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Arbitro Controversie Finanziarie e ODR

Innofin SIM S.p.A. aderisce all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (“ACF”), istituito con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016.

Dal 9 gennaio 2017, data di avvio dell’operatività dell’ACF, la Camera di Conciliazione e Arbitrato istituita presso la Consob non sarà più competente a decidere delle controversie rilevanti, anche se porterà a conclusione le procedure ancora pendenti.

Chi è l’ACF: è un organo collegiale composto da una segreteria tecnica e un organo decidente/collegio. Quest’ultimo è composto da un presidente e da quattro membri nominati dalla Consob e dalle associazioni di categoria.

Competenze dell’ACF: possono essere sottoposte all’ACF le controversie fino ad un importo richiesto di 500.000 euro relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari (tra i quali le SIM) nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio. L’ACF ha inoltre competenza in merito alle controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE, n. 524/2013 (ODR). Sono esclusi dalla cognizione dell’ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza, e quelli che non hanno natura patrimoniale.

Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole contrattuali di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale.

Chi si rivolge all’ACF: possono ricorrere all’ACF i clienti al dettaglio. Sono esclusi i clienti professionali e le controparti qualificate come definiti nel Testo Unico della Finanza.

Come rivolgersi all’ACF: per l’invio e la gestione del ricorso è prevista una procedura analiticamente descritta dall’ACF sul proprio sito (www.acf.consob.it).

Costi: il ricorso è gratuito per l’investitore. In caso di accoglimento in tutto o in parte del ricorso presentato dal cliente al dettaglio, l’intermediario deve versare all’ACF un contributo che va dai 400 ai 600 euro.

L'ambito di operatività dell’ACF include, come detto, anche le controversie oggetto del Regolamento UE, n. 524/2013 (Regolamento sull’ODR - Online Dispute Resolution per i consumatori). Tale Regolamento ha l’obiettivo di creare una piattaforma, istituita dalla Commissione Europea, come unico punto di accesso per consumatori e professionisti i quali desiderano risolvere in ambito stragiudiziale le controversie relative a servizi o prodotti venduti online. La richiamata piattaforma si interfaccia anche con gli organismi ADR (Alternative Dispute Resolution) nazionali, quali l’ACF, a cui sono pertanto devolute le controversie in base alla relativa competenza. Maggiori informazioni sull’ODR, incluse le modalità per rivolgersi all’organismo di risoluzione delle controversie sono rese disponibili al seguente indirizzo: webgate.ec.europa.eu/odr.

Maggiori informazioni circa le funzioni dell’ACF sono disponibili al sito istituzionale dello stesso (www.acf.consob.it).