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Pir: tetto più alto per i limiti d’investimento
L’Agenzia delle Entrate spiega cosa si deve fare, alla luce della riforma prevista dalla legge di Bilancio 2022, per i Pir attivati con la precedente disciplina. Il limite totale è portato a 200mila euro da 150mila e quello annuale a 40mila da 30mila. Non è possibile cointestare un Pir Alternativo.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 10/E, illustra agli investitori nei Piani di risparmio a lungo termine (Pir) le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, che ha alzato il limite d’investimento complessivo per tutti i Pir ordinari, a prescindere dalla data della loro sottoscrizione. In particolare, chiarisce - con esempi pratici di facile comprensione - come gli interessati si debbano comportare in caso di piani di risparmio attivati sotto la precedente disciplina. Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2017 ha introdotto un regime di non imponibilità per gli investimenti operati tramite i Pir che rispettino determinati requisiti, a partire dall’obbligo di mantenere gli investimenti almeno 5 anni.
Il limite totale alzato a 200mila euro, quello annuo a 40mila
La novità principale sono dunque i nuovi limiti al plafond. In base alle modifiche previste dalla legge di Bilancio 2022, l’importo investito nel Pir ordinario non potrà superare il tetto complessivo di 200mila euro (il precedente limite era fissato a 150mila euro). Contestualmente è stato alzato anche il plafond annuo, a 40mila euro dalla soglia limite precedenze che era di 30mila euro. Queste nuove soglie di investimento, spiega l’Agenzia, si applicano agli investimenti effettuati nei Pir ordinari a decorrere alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, ovvero a partire dal primo gennaio di quest’anno, a prescindere dalla data iniziale di costituzione del piano.
Cosa fare con Pir avviati prima della legge di Bilancio 2022
Ma come comportarsi se i Piani sono stati attivati sotto la precedente disciplina? L'Agenzia fornisce alcuni esempi. Nel caso di un PIR ordinario costituito nel 2017, in cui ogni anno sia stato investito il limite annuale pro tempore vigente (30mila euro), il contribuente potrà investire quest’anno 40mila euro e nel 2023 i restanti 10mila, per raggiungere così il nuovo limite complessivo di 200mila. Nel caso di un Pir costituito nel 2020, nel quale sia stato investito ogni anno il limite annuale vigente fino al 31 dicembre 2021 (30mila), il risparmiatore potrà investire 40mila euro per ogni anno dal 2022 al 2024 e nel 2025 i restanti 20mila (in modo da raggiungere il nuovo limite complessivo di 200mila euro).
Non è possibile cointestare un Pir Alternativo
L’Agenzia entra nel merito anche dei Pir Alternativi. In seguito all’entrata in vigore della Legge, è adesso possibile detenere, contemporaneamente a un Pir ordinario, più di un Pir Alternativo (che hanno l’obiettivo di favorire gli investimenti nell’economia reale), ma non è possibile cointestare un Pir Alternativo a più persone. Il fatto che una persona possa detenere più di un Pir Alternativo non ha conseguenze sull’ammontare di risorse che possono essere investite in questo tipo di Piano. Restano, quindi, i limiti di investimento dei Pir Alternativi che adesso valgono complessivamente. A prescindere dal numero di Pir Alternativi detenuti, infatti, il plafond complessivo massimo è di 1,5 milioni di euro, con un limite per ciascun anno solare di 300mila euro.
Novità anche per il credito d’imposta
Novità anche per quanto riguarda le agevolazioni fiscali. Secondo le vecchie regole, per i Pir Alternativi costituiti da gennaio 2021 i contribuenti potevano fruire di un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, derivanti dagli investimenti in strumenti finanziari qualificati effettuati entro il 31 dicembre dello stesso anno, a condizione che gli investimenti siano detenuti per almeno 5 anni e il credito d’imposta non ecceda il 20% delle somme investite. La Legge di Bilancio 2022 prevede novità per il credito d’imposta legato agli investimenti qualificati effettuati nel 2022, sia nell’ammontare del credito (pari al 10%) sia nel termine entro cui detto credito può essere utilizzato (in quindici anni).